giovedì 20 giugno 2013

INIZIATIVA DI PROMOZIONE 25 GIUGNO


Lo Sportello Informadonna, il Puntoinforma-sportello di Casarsa e il Progetto Giovani del Comune di Casarsa della Delizia saranno presenti, in occasione del mercato settimanale del martedi, il 25 giugno 2013 dalle 9.00 alle 12.00, con un gazebo informativo. Sarà occasione per farVi conoscere le nostre iniziative, e ascoltare le Vostre esigenze e proposte.

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mercoledì 12 giugno 2013

Pre parto per accertata gravità o complicanza della gestazione

Vi segnaliamo la seguente notizia tratta dal sito della Regione FVG

Pre parto per accertata gravità o complicanza della gestazione
Contributo a fondo perduto per consentire alle professioniste ed ai professionisti di conciliare le esigenze della professione con quelle della maternità e paternità.
Indice dei contenuti
A chi si rivolge
Requisiti
Tipologia di interventi che si possono attivare per la conciliazione
Per quanto tempo e quando possono essere attivati gli interventi di conciliazione
Ammontare del contributo

A chi si rivolge
- Professionisti ordinistici regolarmente iscritti a ordini o collegi professionali che esercitino l’attività professionale in forma individuale.
- Professionisti non ordinistici che esercitino l'attività professionale in forma individuale e che siano aderenti ad associazioni, inserite nel registro regionale previsto dall'art. 4 della LR 13/2004.
Registro regionale previsto dall'art.4 della LR 13/2004
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Requisiti
- Residenza nel Friuli Venezia Giulia.
- Età non superiore ai 45 anni alla data della presentazione della domanda di intervento contributivo.
- Situazione economica del nucleo familiare del richiedente il contributo non sia superiore al valore ISEE di 35.000,00 euro.
- Svolgimento di un'attività esclusivamente professionale in forma individuale, associata o societaria con studio o sede operativa stabile in Friuli Venezia Giulia.
Gli interessati non devono essere:
- lavoratori dipendenti, neppure a tempo determinato o part-time;
- collaboratori di impresa familiare;
- artigiani;
- commercianti;
- coltivatori diretti;
- titolari di impresa;
- amministratori di società di persone, escluse quelle tra professionisti;
- amministratori di società di capitali.

Tipologia di interventi che si possono attivare per la conciliazione
1.    Sostituzione del professionista
Il professionista, instaurando un rapporto di lavoro di natura autonoma, incarica un soggetto in possesso dei necessari requisiti professionali di svolgere, per un periodo di 6 mesi, anche frazionabili, la totalità delle proprie attività lavorative.

2.    Collaborazione con il professionista
Il professionista, instaurando un rapporto di lavoro di natura autonoma o dipendente, incarica un soggetto in possesso dei necessari requisiti professionali di svolgere, per un periodo di 6 mesi, anche frazionabili, una parte delle proprie attività lavorative
caratteristiche dell'incarico di sostituzione
caratteristiche dell'incarico di collaborazione
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Per quanto tempo e quando possono essere attivati gli interventi di conciliazione
L'intervento di sostituzione ovvero di collaborazione può essere attivato per accertata gravità o complicanza della gestazione, per il periodo decorrente dalla data del rilascio da parte della struttura pubblica competente del certificato di obbligo di astensione per gravità o complicanza ed entro due mesi antecedenti la data presunta del parto
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Ammontare del contributo
Il contributo è pari al 50% del compenso del professionista sostituto o del collaboratore, comprensivo delle imposte e degli oneri previdenziali e assistenziali e non può superare il limite massimo di 1.000 euro mensili.
È elevato al 60% del compenso del professionista sostituto o del collaboratore, comprensivo delle imposte e degli oneri previdenziali e assistenziali e non può superare il limite massimo di 1.300 euro mensili nei seguenti casi:
famiglia monogenitoriale;
nucleo familiare in cui sono presenti almeno quattro figli minori conviventi;
nucleo familiare in cui sono presenti minori con handicap grave;
Nel caso in cui la richiesta di contributo sia riferita alla nascita di un figlio con handicap grave il contributo è elevato al 60% del compenso del professionista sostituto o del collaboratore, comprensivo delle imposte e degli oneri previdenziali e assistenziali e non può superare il limite massimo di 1.000 euro mensili.
È elevato al 70% del compenso del professionista sostituto o del collaboratore, comprensivo delle imposte e degli oneri previdenziali e assistenziali e non può superare il limite massimo di 1.300 euro mensili nei seguenti casi:
famiglia monogenitoriale;
nucleo familiare in cui sono presenti almeno quattro figli minori conviventi;
nucleo familiare in cui sono presenti minori con handicap grave;
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Caratteristiche dell'incarico di sostituzione
La sostituzione può avere una durata massima di 6 mesi, anche frazionabili e non deve:
- integrare gli estremi di un rapporto di lavoro subordinato
- coinvolgere soggetti legati da rapporti societari, di coniugio, di parentela o affinità fino al secondo grado
- riguardare attività riferite a committenti legati con il professionista sostituito da rapporti societari, di coniugio, di parentela o affinità fino al secondo grado.
Deve essere supportata da un' intesa consensuale tra il libero professionista proponente, il libero professionista sostituto e il Consiglio dell'ordine o collegio di pertinenza o l'organismo competente dell'associazione inserita nel registro regionale delle associazioni dei prestatori di attività professionali non ordinistiche previsto dall'articolo 4 della Legge regionale 13/2004.
L'intesa consensuale deve prevedere:
- le modalità e i criteri di scelta del professionista sostituto ovvero del professionista collaboratore;
- l'indicazione dei parametri adottati per la determinazione del compenso del professionista sostituto;
- l'individuazione del costo dell'incarico e la sua durata.
fac simile intesa contestuale per la sostituzione
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Caratteristiche dell'incarico di collaborazione
La sostituzione può avere una durata massima di 6 mesi, anche frazionabili e non deve:
- coinvolgere soggetti legati da rapporti societari, di coniugio, di parentela o affinità fino al secondo grado
- riguardare attività riferite a committenti legati con il professionista sostituito da rapporti societari, di coniugio, di parentela o affinità fino al secondo grado.
Deve essere supportata da un' intesa consensuale tra il libero professionista proponente, il libero professionista sostituto e il Consiglio dell'ordine o collegio di pertinenza o l'organismo competente dell'associazione inserita nel registro regionale delle associazioni dei prestatori di attività professionali non ordinistiche previsto dall'articolo 4 della Legge regionale 13/2004.
L'intesa consensuale deve prevedere:
- le modalità e i criteri di scelta del professionista sostituto ovvero del professionista collaboratore;
- l'indicazione dei parametri adottati per la determinazione del compenso del professionista sostituto;
- l'individuazione del costo dell'incarico e la sua durata.

fac simile intesa contestuale per la collaborazione