mercoledì 12 giugno 2013

Pre parto per accertata gravità o complicanza della gestazione

Vi segnaliamo la seguente notizia tratta dal sito della Regione FVG

Pre parto per accertata gravità o complicanza della gestazione
Contributo a fondo perduto per consentire alle professioniste ed ai professionisti di conciliare le esigenze della professione con quelle della maternità e paternità.
Indice dei contenuti
A chi si rivolge
Requisiti
Tipologia di interventi che si possono attivare per la conciliazione
Per quanto tempo e quando possono essere attivati gli interventi di conciliazione
Ammontare del contributo

A chi si rivolge
- Professionisti ordinistici regolarmente iscritti a ordini o collegi professionali che esercitino l’attività professionale in forma individuale.
- Professionisti non ordinistici che esercitino l'attività professionale in forma individuale e che siano aderenti ad associazioni, inserite nel registro regionale previsto dall'art. 4 della LR 13/2004.
Registro regionale previsto dall'art.4 della LR 13/2004
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Requisiti
- Residenza nel Friuli Venezia Giulia.
- Età non superiore ai 45 anni alla data della presentazione della domanda di intervento contributivo.
- Situazione economica del nucleo familiare del richiedente il contributo non sia superiore al valore ISEE di 35.000,00 euro.
- Svolgimento di un'attività esclusivamente professionale in forma individuale, associata o societaria con studio o sede operativa stabile in Friuli Venezia Giulia.
Gli interessati non devono essere:
- lavoratori dipendenti, neppure a tempo determinato o part-time;
- collaboratori di impresa familiare;
- artigiani;
- commercianti;
- coltivatori diretti;
- titolari di impresa;
- amministratori di società di persone, escluse quelle tra professionisti;
- amministratori di società di capitali.

Tipologia di interventi che si possono attivare per la conciliazione
1.    Sostituzione del professionista
Il professionista, instaurando un rapporto di lavoro di natura autonoma, incarica un soggetto in possesso dei necessari requisiti professionali di svolgere, per un periodo di 6 mesi, anche frazionabili, la totalità delle proprie attività lavorative.

2.    Collaborazione con il professionista
Il professionista, instaurando un rapporto di lavoro di natura autonoma o dipendente, incarica un soggetto in possesso dei necessari requisiti professionali di svolgere, per un periodo di 6 mesi, anche frazionabili, una parte delle proprie attività lavorative
caratteristiche dell'incarico di sostituzione
caratteristiche dell'incarico di collaborazione
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Per quanto tempo e quando possono essere attivati gli interventi di conciliazione
L'intervento di sostituzione ovvero di collaborazione può essere attivato per accertata gravità o complicanza della gestazione, per il periodo decorrente dalla data del rilascio da parte della struttura pubblica competente del certificato di obbligo di astensione per gravità o complicanza ed entro due mesi antecedenti la data presunta del parto
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Ammontare del contributo
Il contributo è pari al 50% del compenso del professionista sostituto o del collaboratore, comprensivo delle imposte e degli oneri previdenziali e assistenziali e non può superare il limite massimo di 1.000 euro mensili.
È elevato al 60% del compenso del professionista sostituto o del collaboratore, comprensivo delle imposte e degli oneri previdenziali e assistenziali e non può superare il limite massimo di 1.300 euro mensili nei seguenti casi:
famiglia monogenitoriale;
nucleo familiare in cui sono presenti almeno quattro figli minori conviventi;
nucleo familiare in cui sono presenti minori con handicap grave;
Nel caso in cui la richiesta di contributo sia riferita alla nascita di un figlio con handicap grave il contributo è elevato al 60% del compenso del professionista sostituto o del collaboratore, comprensivo delle imposte e degli oneri previdenziali e assistenziali e non può superare il limite massimo di 1.000 euro mensili.
È elevato al 70% del compenso del professionista sostituto o del collaboratore, comprensivo delle imposte e degli oneri previdenziali e assistenziali e non può superare il limite massimo di 1.300 euro mensili nei seguenti casi:
famiglia monogenitoriale;
nucleo familiare in cui sono presenti almeno quattro figli minori conviventi;
nucleo familiare in cui sono presenti minori con handicap grave;
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Caratteristiche dell'incarico di sostituzione
La sostituzione può avere una durata massima di 6 mesi, anche frazionabili e non deve:
- integrare gli estremi di un rapporto di lavoro subordinato
- coinvolgere soggetti legati da rapporti societari, di coniugio, di parentela o affinità fino al secondo grado
- riguardare attività riferite a committenti legati con il professionista sostituito da rapporti societari, di coniugio, di parentela o affinità fino al secondo grado.
Deve essere supportata da un' intesa consensuale tra il libero professionista proponente, il libero professionista sostituto e il Consiglio dell'ordine o collegio di pertinenza o l'organismo competente dell'associazione inserita nel registro regionale delle associazioni dei prestatori di attività professionali non ordinistiche previsto dall'articolo 4 della Legge regionale 13/2004.
L'intesa consensuale deve prevedere:
- le modalità e i criteri di scelta del professionista sostituto ovvero del professionista collaboratore;
- l'indicazione dei parametri adottati per la determinazione del compenso del professionista sostituto;
- l'individuazione del costo dell'incarico e la sua durata.
fac simile intesa contestuale per la sostituzione
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Caratteristiche dell'incarico di collaborazione
La sostituzione può avere una durata massima di 6 mesi, anche frazionabili e non deve:
- coinvolgere soggetti legati da rapporti societari, di coniugio, di parentela o affinità fino al secondo grado
- riguardare attività riferite a committenti legati con il professionista sostituito da rapporti societari, di coniugio, di parentela o affinità fino al secondo grado.
Deve essere supportata da un' intesa consensuale tra il libero professionista proponente, il libero professionista sostituto e il Consiglio dell'ordine o collegio di pertinenza o l'organismo competente dell'associazione inserita nel registro regionale delle associazioni dei prestatori di attività professionali non ordinistiche previsto dall'articolo 4 della Legge regionale 13/2004.
L'intesa consensuale deve prevedere:
- le modalità e i criteri di scelta del professionista sostituto ovvero del professionista collaboratore;
- l'indicazione dei parametri adottati per la determinazione del compenso del professionista sostituto;
- l'individuazione del costo dell'incarico e la sua durata.

fac simile intesa contestuale per la collaborazione

mercoledì 29 maggio 2013

“Lavori in corso 2013": conto alla rovescia per il Click day!

Vi segnaliamo l'iniziativa 'Lavori in Corso', iniziativa promossa dalla Provincia di Pordenone, rivolta ai ragazzi che hanno compiuto 16 anni, regolarmente iscritti al 3° o 4° anno di un percorso di studi superiore nell'anno scolastico 2012-2013.

PRENOTAZIONI ON LINE compilabili esclusivamente dalle 17 alle 18 del 31 maggio 2013


Ci siamo. Mancano solo 48 ore ormai all'avvio ufficiale di “Lavori in corso", la fortunata iniziativa promossa dalla Provincia di Pordenone che quest'anno taglia il traguardo della quarta edizione. Conclusi gli incontri informativi sul territorio, sarà una corsa contro il tempo per quanti vorranno aderire al progetto che, anche quest'estate, occuperà almeno 200 ragazzi, suddivisi su due turni, dal 1° luglio al 26 luglio e dal 29 luglio al 30 agosto (con una pausa in questo caso dal 12 al 16 agosto), in lavori di manutenzione presso istituti scolastici ed altre aree provinciali tra Pordenone, Maniago, Spilimbergo, Sacile e San Vito al Tagliamento.
CHI PUO' PARTECIPARE – Per poter partecipare a “Lavori in corso" bisogna avere compiuto 16 anni, essere regolarmente iscritti al 3° o al 4° anno di un percorso di studi superiore nell'anno scolastico 2012-2013 e trovarsi senza impegni scolastici nel mese in cui si presta l'attività lavorativa. Dopo avere effettuato le visite mediche (da effettuarsi a Pordenone, nella sede della Provincia, con un medico del lavoro messo a disposizione dall'Ente. Ai partecipanti è richiesto solo di portare con sé il libretto della vaccinazione) i ragazzi saranno, prima impegnati in un percorso di formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e quindi, avviati al lavoro, affiancati da “tutor socioeducativi" e “maestri di mestiere". Lavoreranno dal lunedì al giovedì, dalle 8 alle 12, per quattro settimane, per un totale di 64 ore. Saranno retribuiti con i voucher INPS e percepiranno un stipendio pari a 480 euro netti. Il datore di lavoro/committente è la Provincia di Pordenone.
COME CI SI PRENOTA – Al fine di evitare code al Protocollo e levatacce mattutine per la consegna delle domande, anche quest'anno, gli uffici delle Provincia, hanno pensato bene di riproporre la formula della prenotazione on line. Gli interessati possono collegarsi comodamente da casa all'indirizzowww.provincia.pordenone.it (per le informazioni basta cliccare il logo presente in alto a destra) o direttamente alla sezione dedicatawww.lavoriincorso.provincia.pordenone.it dove troveranno un link che li rimanderà ad un form disponibile e compilabile esclusivamente dalle 17 alle 18 del 31 maggio 2013. Al termine della procedura il sistema invierà il modulo di domanda precompilato alla mail indicata durante la compilazione. Modulo che dovrà essere stampato a cura dello studente. L'invio del form assegna un numero progressivo in base alla data e all'ora (g/m/h:m:s)
CONSEGNA DEL MODULO CARTECEO – Il modulo cartaceo debitamente sottoscritto (se minorenne dal genitore indicato nel form) dovrà essere consegnato unitamente al proprio curriculum vitae ed alla fotocopia di un documento di identità e del codice fiscale (se minorenne anche quelli del genitore),esclusivamente a mano, presso uno dei Centri per l'Impiego o al Protocollo della sede dell'ente Provincia, entro le 12 di giovedì 6 giugno. La mancata consegna del modulo cartaceo costituisce motivo di esclusione, così come l'assenza alla visita medica e alla formazione. Ogni comunicazione, riguardante la formazione delle graduatorie ed orari delle visite, sarà pubblicata nella sezione dedicata del sito della provincia all'indirizzo www.lavoriincorso.provincia.pordenone.it.

mercoledì 15 maggio 2013

INCONTRO: SERVIZI SANITARI DEL TERRITORIO

Vi segnaliamo l'appuntamento di stasera dalle ore 18.00 alle ore 19.30 presso il Centro Sociale di Via Mantegna, San Giovanni di Casarsa.


I SERVIZI SANITARI DEL TERRITORIO




interviene il dott. Ferdinando Agrusti, medico di base e vicesindanco del
Comune di Casarsa della Delizia.

martedì 14 maggio 2013

PUNTO VERDE 2013

Vi segnaliamo l'attivazione del Punto Verde presso il Comune di Casarsa della Delizia.
IL CENTRO ESTIVO E' RIVOLTO A:
utenti residenti nel Comune di Casarsa della Delizia che hanno frequentato la Scuola Primaria e la  classe 1^ della Scuola Secondaria di 1° grado durante l'anno scolastico 2012/2013;
utenti non residenti nel territorio comunale ma che hanno frequentato la Scuola Primaria e la classe    1^ della Scuola Secondaria di 1° grado nel Comune di Casarsa della Delizia nell'anno scolastico 2012/2013;
utenti non residenti nel territorio comunale e frequentanti la Scuola Primaria e la classe 1^ della Scuola Secondaria di 1° grado, nell'anno scolastico 2012-13, di cui almeno un genitore pre­sti attività lavorativa nel Comune di Casarsa della Delizia;

ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione potranno essere presentate nel periodo compreso 
tra il 14.05.2013 e il  23.05.2013 

all'ufficio Servizi Sociali, presso Palazzo De Lorenzi-Brinis Via Stazione, 2 
Tel. 0434 873938, nei seguenti orari:
Martedì dalle ore 11.00 alle ore 13.30
Mercoledì dalle ore 16.30 alle ore 18.30
Giovedì dalle ore 8.00 alle ore 10.00
È possibile scaricare la domanda di iscrizione dal sito www.comune.casarsadelladelizia.pn.it
Per motivi organizzativi e amministrativi, il termine di iscrizione è improrogabile.



Corso di cittadinanza attiva a Casarsa della Delizia




lunedì 13 maggio 2013 dalle ore 18.00 alle ore 19.30

I SERVIZI SOCIALI DEL TERRITORIO
intervengono assistente sociale dott.ssa Maria Luisa Campagnolo e sig. Mauro
Mattana dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Casarsa della Delizia

mercoledì 15 maggio 2013 dalle ore 18.00 alle ore 19.30

I SERVIZI SANITARI DEL TERRITORIO
interviene il dott. Ferdinando Agrusti, medico di base e vicesindanco del
Comune di Casarsa della Delizia

venerdì 17 maggio 2013 dalle ore 18.00 alle ore 19.30
LA SICUREZZA NEL MONDO DEL LAVORO E NELLA VITA QUOTIDIANA
interviene il dott. Alessandro Colloredo, esperto di sicurezza nel mondo del
lavoro

lunedì 20 maggio 2013 dalle ore 18.00 alle ore 19.30
I SERVIZI PER LA RICERCA DI LAVORO SUL TERRITORIO
interviene il sig. Emanuele Bottoli del Centro per l’Impiego di San Vito al
Tagliamento

mercoledì 22 maggio 2013 dalle ore 18.00 alle ore 19.30
I DIRITTI E I DOVERI DEGLI STRANIERI RESIDENTI IN ITALIA
interviene la dott.ssa Teresa Fernandez dell'Associazione Immigrati di San
Vito al Tagliamento

Tutti gli incontri si terranno presso il centro sociale di via Mantegna a
San Giovanni di Casarsa

Concerto MOODY'S WOMEN CONCERT CHOIR DI CHICAGO

Vi segnaliamo l'importante concerto al femminile organizzato dall'Associazione Donne e Società in collaborazione con il Comune di Casarsa, Corale Casarsese, Lions Club, Sesto al Reghena in Sylvis e Medio Tagliamento e infine l'Assemblea Biblica Cristiana di Pordenone.




giovedì 2 maggio 2013

Tassa rifiuti, IVA rimborsabile



Vi segnaliamo questa notizia tratta dal sito del http://www.ilsole24ore.com/

La tariffa rifiuti non deve essere assoggettata a Iva.
Si tratta infatti di un'entrata tributaria che, in quanto tale, non può mai costituire il corrispettivo di un servizio reso. Questo è quanto ha ribadito la Corte di cassazione, con la sentenza 3756 del 9 marzo 2012 (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri), in aperto contrasto con la tesi espressa dal Dipartimento delle politiche fiscali, nella circolare n. 3 del 2010.
Con quest'ultimo documento di prassi, le Finanze avevano tentato di bloccare le istanze di rimborso dei contribuenti rilevando la continuità esistente tra la Tia1 (articolo 49, Dlgs 22/1997) e la Tia2 (articolo 238, Dlgs 152/2006).
La Tia2 è stata, infatti, dichiarata entrata patrimoniale, soggetta a Iva, con la disposizione interpretativa di cui all'articolo 14, comma 33, Dl 78/2010. Senonché, proprio questa tesi è stata smentita dall'ultima pronuncia della Cassazione.
Ne deriva un evidente impulso alla riattivazione delle istanze di rimborso dell'Iva pagata dai cittadini, spesso tenute in sospeso, in forza della suddetta circolare n. 3.
Deve peraltro essere chiaro che le procedure di rimborso determineranno un costo che, alla fine, sarà sopportato dal bilancio dello Stato e cioè dalla collettività.
L'onere non può invero gravare sui gestori del servizio o sui comuni, poiché tutto è nato da una interpretazione dell'amministrazione finanziaria. La competenza a ricevere le domande è del gestore del servizio, se l'Iva è stata addebitata da questi.
A tale scopo, sarà sufficiente verificare se la fattura emessa è intestata al gestore. Nei casi meno diffusi in cui, invece, è stato il Comune a riscuotere l'entrata, con assoggettamento ad Iva, la domanda andrà inoltrata all'ente locale.
Prima di presentare le domande occorre tuttavia fare delle verifiche. In primo luogo, è ovvio che nessun rimborso potrà essere richiesto ai Comuni che hanno applicato la Tarsu. In questi casi, poiché l'Iva non è mai stata addebitata, nulla potrà essere preteso in restituzione a tale titolo. In caso di applicazione della tariffa, inoltre, occorre accertare di che tipo di tariffa si tratta. Potrebbe infatti essere accaduto che il Comune, con apposita delibera regolamentare, abbia deciso di istituire la Tia2, in luogo della Tia1 (si veda l'articolo in pagina). In tale eventualità, l'ostacolo è rappresentato dalla sopra citata norma interpretativa, di cui all'articolo 14, Dl 78/2010, che ne ha sancito la natura patrimoniale, in quanto tale da assoggettare ad Iva.
Il punto è, però, che in presenza di un'entrata che funziona esattamente come l'omologa entrata tributaria (la Tia1), appare difficile sostenere che il regime giuridico è completamente diverso.
A ciò si aggiunga che, per consolidata tradizione dottrinale e giurisprudenziale, per stabilire la natura di un prelievo occorre dare prevalenza non alle espressioni letterali utilizzate dal legislatore ma al modo di funzionamento dello stesso. Si dovrebbe allora presentare al gestore un'istanza di rimborso dell'Iva pagata e quindi adire la magistratura ordinaria, per chiedere in via pregiudiziale l'illegittimità della disposizione di cui all'articolo 14, comma 33, Dl 78/2010, per violazione dell'articolo 3 della Costituzione. Se la Consulta dovesse accogliere l'eccezione, la Tia2 verrebbe riqualificata come entrata tributaria, rientrando così nella medesima disciplina giuridica della Tia1.
Le cose sono, invece, decisamente più semplici nei Comuni che hanno applicato la Tia1. Sarà in questo caso sufficiente presentare un'istanza di rimborso al gestore del servizio pubblico e quindi, in caso di rifiuto, citare lo stesso in giudizio davanti al giudice ordinario.
In caso di richiesta di restituzione dell'Iva da parte di un consumatore finale, infatti, si è in presenza di una controversia tra privati, che non origina dall'emissione di un atto impositivo. Ne consegue l'incompetenza delle Commissioni tributarie e la cognizione del giudice ordinario (tra le tante, Cassazione, sentenza 2064 del 2011).
Il termine per presentare l'istanza di rimborso dovrebbe essere quello di dieci anni dal pagamento, trattandosi di un indebito oggettivo.


COMUNI IN TARSU 
Non corrono il rischio di ricevere richieste di rimborso i comuni che hanno mantenuto la Tarsu (Tassa sui rifiuti solidi urbani), non essendovi stata applicazione di Iva non vi è nulla rimborsare
COMUNI IN TIA2 
C'è una disposizione che qualifica l'entrata come soggetta ad Iva: è quindi necessario eccepire l'illegittimità costituzionale di tale disposizione al fine di riqualificare l'entrata come tributo
SOGGETTO CUI INVIARE L'ISTANZA DI RIMBORSO 
Di norma è il gestore del servizio pubblico che ha applicato la tariffa e addebitato l'Iva. Nel solo caso in cui la tariffa sia stata applicata dal Comune, l'istanza dovrà essere presentata a quest'ultimo
TERMINE DI PRESENTAZIONE 
Trattandosi di un indebito oggettivo (si veda l'articolo 2033 del Codice civile), il termine di presentazione dell'istanza di rimborso dovrebbe essere di dieci anni dal pagamento
GIUDICE COMPETENTE 
In caso di controversie tra privati aventi ad oggetto l'Iva, la competenza è sempre del giudice ordinario e non delle Commissioni tributarie. Manca, infatti, l'emissione di un atto impositivo