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mercoledì 18 aprile 2018

INCENTIVO REGIONALE ALLA NATALITÀ E AL LAVORO FEMMINILE




E' un incentivo per le nascite e le adozioni di minori nati o adottati negli anni 2018 e 2019.
L'importo dell'incentivo è di  1.200 euro annui per 3 anni e decorre dal mese di nascita o di adozione. Per i nati nel 2018 e 2019 dura fino al compimento dei 3 anni, per i minori adottati nello stesso periodo dura fino al terzo anno di adozione.
CHI HA DIRITTO ALL'INCENTIVO
Ha diritto all'incentivo chi è titolare di Carta famiglia e ha avuto o adottato uno o più figli a partire dal 1°gennaio 2018.
Il nucleo familiare deve essere in possesso di ISEE minorenni pari o inferiore a 30.000 euro.
Sia il richiedente che il figlio devono essere residenti in Friuli Venezia Giulia al momento della presentazione della domanda.
COME OTTENERE L'INCENTIVO
La domanda deve essere presentata  entro 90 giorni dalla nascita o dall'adozione al Comune di residenza o all'UTI Agro Aquileiese e UTI Riviera Bassa Friulana per i relativi territori.
Per i BAMBINI NATI O ADOTTATI DAL 1° GENNAIO AL 4 APRILE 2018 la domanda va presentata ENTRO il 4 LUGLIO 2018.
La domanda va presentata  una sola volta, ma  per mantenere il diritto all'incentivo per le annualità successive è necessario  rinnovare la Carta famiglia una prima volta  entro 12 mesi dalla data di presentazione della domanda e una seconda volta  entro 24 mesi dalla stessa data.
Per mantenere il diritto all'incentivo, il figlio per il quale è stato ottenuto l'incentivo stesso deve continuare a essere presente nel nucleo familiare (come definito ai fini ISEE dall'art. 3 del DPCM 159/2013) e bisogna essere in possesso, alla data del rinnovo di Carta famiglia, di  ISEE minorenni  (calcolato ai sensi dell'art. 7 del DPCM 159/2013).

Tratto da:
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/famiglia-casa/politiche-famiglia/FOGLIA23/

mercoledì 21 ottobre 2015

Regione FVG Misura attiva di sostegno al reddito





http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/famiglia-casa/politiche-famiglia/FOGLIA14/

Integrazione al reddito per superare condizioni di difficoltà economiche del nucleo familiare.
La Misura consiste in un intervento monetario di integrazione al reddito erogato nell’ambito di un percorso concordato e definito nel patto di inclusione finalizzato a superare le condizioni di difficoltà del nucleo familiare beneficiario.

La Misura è attuata in via sperimentale dal Servizio sociale dei Comuni, in collaborazione con i servizi pubblici regionali competenti in materia di lavoro (Centri regionali per l'impiego e Centri regionali per l'orientamento), per un periodo di tre anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del regolamento (22.10.2015).

Beneficiari
Beneficiari della Misura sono i nuclei familiari, anche se composti da una sola persona, come definiti ai fini dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e risultanti dalla dichiarazione sostitutiva unica (DSU), che sono in possesso di particolari requisiti previsti dalla legge e dal regolamento.

Requisiti
Possono accedere alla Misura i nuclei familiari che possiedono, alla data di presentazione della domanda e per tutto il periodo di concessione della misura, i seguenti requisiti:

- avere almeno un componente residente in Friuli Venezia Giulia da almeno ventiquattro mesi continuativi;
- avere un ISEE ordinario ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 159/2013, ovvero un ISEE corrente ai sensi dell’articolo 9 del decreto medesimo, inferiore o uguale a 6.000 euro;
- i componenti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età sono disponibili ad aderire a un percorso concordato finalizzato a superare le condizioni di difficoltà del nucleo familiare;
- non avere componenti che siano stati destinatari, nei diciotto mesi antecedenti la presentazione della domanda di accesso alla Misura, di provvedimenti di decadenza dalla Misura stessa o da altre prestazioni di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, ai sensi della vigente normativa in materia di rilascio di dichiarazioni mendaci e uso di atti falsi;
- non avere componenti che siano intestatari di autovetture soggette all’addizionale erariale della tassa automobilistica di cui all’articolo 23, comma 21, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in ogni caso di cilindrata non superiore a 2.000 cc se alimentate a benzina o 2.500 cc se diesel, nonché di motoveicoli di cilindrata superiore a 750 cc;
- non avere componenti che siano intestatari di navi e imbarcazioni da diporto di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172);
- non avere componenti che siano beneficiari, nello stesso periodo nel quale la Misura è concessa, di altri trattamenti economici, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, a qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni, il cui valore complessivo sia superiore a 600 euro mensili, elevati a 900 euro in caso di presenza nel nucleo di persona non autosufficiente, come definita ai fini ISEE e risultante nella DSU;
- non avere componenti che hanno beneficiato del Fondo di solidarietà regionale nei 60 giorni precedenti alla presentazione della domanda di accesso alla Misura.

Richiedente
Il richiedente è il componente del nucleo familiare che presenta la domanda.
 Il richiedente deve rientrare tra i soggetti di cui all’ articolo 4, comma 1, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

Dove presentare la domanda
La domanda va presentata dal richiedente al Servizio sociale dei Comuni (SSC) del Comune di residenza.
La domanda contiene la dichiarazione di impegno, sottoscritta dal richiedente, all'adesione al patto di inclusione da parte dei componenti del nucleo.

Modello di domanda
Servizi sociali dei Comuni (SSC)

Patto di inclusione
Il patto di inclusione è un accordo in forma scritta stipulato fra il soggetto richiedente e il Servizio sociale dei Comuni (SSC). Alla definizione del patto partecipano anche i Centri regionali per l'impiego e Centri regionali per l'orientamento.
Nel patto sono contenuti  gli obiettivi di inclusione sociale, di occupabilità, di inserimento lavorativo e di riduzione dei rischi di marginalità connessi all’intero nucleo familiare.

Il Patto è sottoscritto per adesione anche dagli altri componenti maggiorenni del nucleo familiare.
Il patto di inclusione è stipulato entro due mesi dalla concessione della Misura.
La mancata stipula del patto di inclusione comporta la decadenza dalla Misura.

Concessione, erogazione e durata della Misura
La Misura è concessa dal Servizio sociale del Comune, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda completa di tutti gli elementi.
 L'erogazione della Misura decorre dal bimestre successivo a quello in cui viene presentata la domanda.
La Misura ha durata dodici mesi e viene erogata in 6 rate bimestrali: gennaio-febbraio, marzo-aprile, maggio-giugno, luglio-agosto, settembre-ottobre, novembre-dicembre.
 La Misura, con un periodo di interruzione di almeno 2 mesi, può essere concessa nuovamente per ulteriori 12 mesi, anche non continuativi, a condizione che perdurino i requisiti di accesso e a seguito di ridefinizione del patto di inclusione.
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mercoledì 9 settembre 2015

BONUS BEBE' 2014 SCADENZE ENTRO IL 15 OTTOBRE 2015

REGIONE FVG: BONUS BEBE' 2014 




      E' un assegno una tantum da 600 euro per ciascun figlio (indipendentemente se primo o secondo figlio) nato o adottato nell'anno 2014.
       
      CHI NE HA DIRITTO
      Ne hanno diritto i genitori in possesso, ALLA DATA DI NASCITA O DI ADOZIONE del minore, dei seguenti requisiti:
       
      - aver avuto un bambino o aver adottato un minore nell'anno 2014
      n. b. per data di adozione si intende la data della notifica del provvedimento di adozione o, in caso di adozione internazionale, della notifica del provvedimento di omologa da parte del tribunale per i minorenni italiano del provvedimento di adozione emesso all'estero
       
      - avere i requisiti di cui all'articolo 12 bis della legge regionale 11/2006 (cioè essere: cittadini italiani o di Stati appartenenti all'Unione europea, titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, soggetti di cui all'art. 41 del D.Lgs. 286/1998 residenti nel territorio regionale da almeno 24 mesi)
       
      e ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
       
      - avere un ISEE (di tipo ORDINARIO) pari o inferiore a 15.000 euro
        
      COME OTTENERLO
      CHI HA GIA' PRESENTATO DOMANDA NEL 2014 ai sensi dell'articolo 8 bis della LR 11/2006 non deve fare nulla. Se l'ISEE del suo nucleo familiare non supera i 15.000 euro riceverà l'assegno con le modalità indicate in fase di richiesta.
       
      L'assegno sarà pari a 600 euro sia che si tratti di un primo che di un secondo figlio (nel caso di parto gemellare o di adozione di più bambini l'assegno viene moltiplicato per il numero di figli).
       
      ATTENZIONE: se il richiedente ha cambiato residenza o IBAN deve contattare il Comune per aggiornare la domanda (non è necessario presentare una nuova domanda al nuovo Comune ma è importante dare al vecchio Comune gli elementi perchè il pagamento vada a buon fine).
       
       
      CHI NON HA PRESENTATO DOMANDA NEL 2014 può farlo dall'11 agosto 2015 al 15 OTTOBRE 2015 rivolgendosi al proprio Comune di residenza. 
       
      La domanda può essere presentata da:

      - uno dei genitori (se coniugati o conviventi)
      - il genitore con cui il figlio convive (se non coniugati e non conviventi)
      - il genitore separato o divorziato cui il figlio è stato affidato o, nel caso di affido condiviso, il genitore con cui il figlio risiede 
       
      Ai fini della presentazione della domanda, va compilato il modello di richiesta nel quale va dichiarato il possesso di attestazione ISEE del proprio nucleo familiare (di tipo ordinario) in corso di validità.

mercoledì 13 maggio 2015

Beneficio energia elettrica di Carta Famiglia prorogato al 22 maggio 2015

Con delibera di Giunta n. 289 del 20 febbraio 2015 è stato attivato il beneficio per l'anno 2014.
Le domande potranno essere presentate dai titolari di Carta famiglia al Comune di residenza entro il 22 maggio 2015 (scadenza prorogata con delibera di Giunta n. 749 del 24 aprile 2015) calcolando il totale delle bollette emesse nell'anno 2014.

Le carte in corso di validità restano tali fino alla scadenza in esse indicata e quindi il titolare può accedere al beneficio energia elettrica 2014 senza dover presentare un nuovo Isee. Chi, invece, deve rinnovare la carta può farlo soltanto con un Isee emesso nel 2015.
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http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/famiglia-casa/politiche-famiglia/FOGLIA1/